Vai al contenuto principale

Recupero credito transfrontaliero e rappresentanza del creditore in procedure fallimentari

Efficienza nel recupero crediti

Prestiamo assistenza ai nostri clienti per il recupero dei loro crediti nazionali e transfrontalieri con un approccio pragmatico e orientato al risultato, offrendo anche, se richiesto, una gestione completa della procedura: oltre ad un'attenta analisi preliminare del rischio, ciò include un sistema di recupero a più fasi che si adatta alle esigenze dei nostri clienti e permette un calcolo trasparente dei costi.

Rappresentanza del creditore nelle procedure d’insolvenza

L'insolvenza di un partner commerciale comporta rischi di perdite, sia a livello nazionale che - ed ancor più - in un contesto internazionale. Offriamo una consulenza completa con l'obiettivo di anticipare tali rischi o di contenerli il più possibile.

Risponderemo a tutte le Vostre domande in questo settore, come ad esempio:

  • Sono obbligato ad effettuare consegne all'acquirente insolvente sulla base di ordini non ancora evasi?
  • Posso realizzare i miei crediti non pagati e in che misura?
  • Come posso fare valere la mia riserva di proprietà?
  • Devo rimborsare alla curatela fallimentare un pagamento effettuato dal mio cliente prima dell'insolvenza?

Rappresentiamo gli interessi dei nostri clienti in tutte le fasi della procedura di insolvenza, nelle questioni di esecuzione del contratto nella procedura fallimentare preliminare, per l'esercizio della riserva di proprietà o di altre garanzie, nell’insinuazione dei crediti al passivo fallimentare o nella difesa (stragiudiziale e giudiziale) contro azioni revocatorie da parte del curatore fallimentare.

Specializzati in casi internazionali

I professionisti dello studio hanno svolto il loro percorso formativo in Italia e in Germania e sono abilitati alla professione di avvocato in entrambi i paesi. Attraverso la conoscenza dei due ordinamenti nonché sulla base di una lunga esperienza di pratiche transfrontaliere ed internazionali, siamo in grado di offrire ai nostri clienti un approccio che tiene conto delle differenze legali tra Italia e Germania, individuando volta per volta le strategie più opportune per la salvaguardia degli interessi del cliente e proponendo di conseguenza soluzioni mirate, in linea con le particolari esigenze dei nostri assistiti.

I nostri servizi di recupero crediti transfrontaliero in dettaglio

Nella gestione dei crediti, sono decisivi i fattori costo e tempo. Per il recupero dei vostri crediti nei confronti di clienti in Germania e all'estero, perseguiamo un approccio orientato al risultato: raccomandiamo innanzitutto ai nostri clienti un'analisi preliminare del rischio in merito al recupero effettivo del credito che comprende, da un lato, un’approfondita verifica dell’esigibilità del credito (in Germania o all'estero), e, dall'altro, una verifica della solvibilità del debitore che permette di valutare le prospettive concrete di realizzazione dei singoli crediti.

In molti casi, una soluzione rapida ed economica del recupero credito può essere raggiunta in via stragiudiziale; in caso di difficoltà di liquidità da parte del debitore, elaboriamo accordi di pagamento rateale personalizzati, che in determinati casi possono anche essere resi esecutivi, e ne controlliamo il regolare adempimento.

Se il debitore non paga "volontariamente", rappresentiamo i nostri clienti nel recupero giudiziale del credito davanti ai tribunali tedeschi e italiani. A seconda della situazione individuale, consigliamo ai nostri clienti di avvalersi anche di procedure semplificate che aiutano ad ottenere un titolo esecutivo in modo relativamente rapido e poco costoso, così da poter avviare l’esecuzione forzata contro il debitore: ad esempio, la procedura ingiuntiva tedesca o le procedure disponibili a livello europeo (come il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, o l'ingiunzione di pagamento europea).

Per il recupero di crediti innanzi ai tribunali di altri paesi, siamo al fianco dei nostri clienti con la nostra rete mondiale di studi legali partner del network World Link for Law (si tratta di una rete presente in 47 paesi nel mondo, composta da 70 studi legali che garantiscono elevati standard di qualità) e Vi mettiamo in contatto con i nostri partner locali di fiducia.

Su richiesta del Cliente, forniamo anche un’assistenza completa per tutte le esigenze di recupero credito internazionale, agendo come unico contatto di coordinamento del Cliente in collaborazione con i nostri partner nel mondo in lingua tedesca, italiana, francese o inglese.

Nell'ambito dell'esecuzione forzata, facciamo ricorso a tutte le misure adeguate al singolo caso per recuperare i crediti esecutivi dei nostri clienti, come il pignoramento di saldi bancari, salari, quote sociali o altri beni. Oltre al credito principale, sono oggetto di recupero forzato anche le spese legali e gli interessi di mora. In certe circostanze, può essere consigliabile concludere accordi in fase di esecuzione.

In casi urgenti e se la situazione finanziaria del debitore lo richiede, tuteliamo in anticipo il credito sorretto da titolo esecutivo per mezzo di misure di garanzia provvisorie come l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, divieti di pagamento provvisori o provvedimenti d’urgenza.

Maggiori informazioni sull'esecuzione dei titoli esecutivi stranieri in Germania.
Maggiori informazioni sull'esecuzione dei titoli esecutivi tedeschi in Italia.

Se il creditore diventa insolvente, su richiesta di quest’ultimo o di un terzo viene avviata la procedura fallimentare. Oltre all’insinuazione dei crediti al passivo fallimentare, rappresentiamo i nostri clienti durante l'intera procedura fallimentare (preliminare e ordinaria), nelle procedure d'insolvenza in autoamministrazione così come nei c.d. “pool di fornitori” e li sosteniamo nella difesa dei loro interessi creditizi, per esempio in caso di contestazione da parte del curatore fallimentare dei crediti insinuati, così come nella realizzazione delle garanzie imposte al debitore a tutela del credito, come riserve e trasferimenti di proprietà, o altre garanzie.

Assistiamo e rappresentiamo i nostri clienti anche nella difesa contro le azioni di revocatoria fallimentare presentate dal curatore fallimentare.

La contestabilità dei pagamenti effettuati dal debitore fallito prima dell'apertura della procedura d'insolvenza è relativamente ampia in Germania: in determinate circostanze, un pagamento effettuato ad un creditore fino a tre mesi prima della presentazione della domanda d'insolvenza deve essere rimborsato al curatore dell'insolvenza. Persino un pagamento effettuato fino a 4 anni, e in determinati casi fino a 10 anni prima della presentazione della domanda di fallimento può essere rivendicato dal curatore dell'insolvenza, se quest’ultimo può provare che il creditore, al momento in cui ha ricevuto il pagamento, era a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava il debitore e che il pagamento avrebbe arrecato un danno agli altri creditori. Poiché la giurisprudenza tedesca facilita questo onere di prova attraverso una varietà di presunzioni a favore del curatore fallimentare, il rischio di vedersi contestato un pagamento di “vecchia data” per effetto di una presunta conoscenza dell’insolvenza del debitore non deve essere sottovalutato.

Consultazione iniziale gratuita?

Siamo a disposizione per parlare del Suo quesito specifico. 

Particolarità del recupero crediti transfrontaliero in Germania

La procedura ingiuntiva in Germania

La procedura ingiuntiva in Germania è automatizzata con un sistema informatico centralizzato presso il tribunale competente e non richiede, al momento della domanda giudiziale, la presentazione di fatture o altre prove.
Di regola, il decreto ingiuntivo (“Mahnbescheid”) viene emesso entro pochi giorni. Le affermazioni del creditore sulla sussistenza del credito vengono date per buone dal tribunale (ma sono altrettanto facili da contestare da parte del debitore, v. sotto).

Se il debitore non presenta un'opposizione entro 14 giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo, il tribunale dell’ingiunzione emette un titolo esecutivo su richiesta del creditore (“Vollstreckungsbescheid”). Questo permette poi l'esecuzione forzata contro il debitore, ad esempio il pignoramento di saldi bancari, stipendi, quote societarie o altri beni.

Se invece il debitore fa opposizione, la controversia legale prosegue su richiesta del creditore nel quadro della procedura civile ordinaria. Al più tardi da questo momento in poi, il debitore deve essere rappresentato da un avvocato, se il valore di causa è di almeno 5.000 €.

Diversamente dalla procedura italiana, il diritto tedesco non prevede la possibilità di chiedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Solo quando, trascorsi 14 giorni dalla notifica al debitore, quest’ultimo non ha fatto opposizione nonostante abbia potuto prendere atto delle pretese affermate dal creditore, è prevista -sempre su richiesta del creditore- l’emissione di un titolo provvisoriamente esecutivo (“Vollstreckungsbescheid”).

Una notevole differenza tra le procedure ingiuntive tedesche ed italiane sono le modalità di opposizione al decreto ingiuntivo. Mentre in Italia, l’opposizione va motivata con apposita memoria giudiziale, in Germania il debitore ha la facoltà di non motivare la sua opposizione, che potrà esprimere semplicemente apponendo una croce nell’apposita casella presente sul formulario inviatogli dal tribunale dell’ingiunzione. Tale formulario, compilato e firmato dal debitore, può essere inviato al tribunale dell’ingiunzione via fax o per posta, senza l’ausilio di un legale.

L’esecuzione forzata in Germania

L'esecuzione forzata si basa su titoli esecutivi come sentenze, decreti di esecutorietà dopo omessa opposizione a decreto ingiuntivo (“Vollstreckungsbescheide”), transazioni giudiziali, lodi arbitrali e atti notarili esecutivi. Anche gli accordi (stragiudiziali) tra avvocati (“Anwaltsvergleiche”) costituiscono un titolo esecutivo se una o entrambe le parti si sono sottomesse all'esecuzione immediata nell'accordo.

Le possibili misure di esecuzione forzata includono:

  • Esecuzione su beni mobili: all'ufficiale giudiziario viene conferito l’incarico di pignorare beni mobili appartenenti al debitore;
  • Esecuzione immobiliare: per esempio, si possono iscrivere ipoteche legali su un immobile appartenente al debitore;
  • Pignoramento di crediti: questa misura permette di accedere ai crediti del debitore nei confronti di terzi debitori come banche e assicurazioni, datori di lavoro, enti pensionistici, ecc.
  • Procedura di dichiarazione patrimoniale: su richiesta del creditore, l'ufficiale giudiziario dà al debitore un'ultima opportunità di pagare il debito entro un periodo di due settimane, prima di fare rendere la c.d. dichiarazione patrimoniale al debitore (“Vermögensauskunft”). Se il debitore non paga, viene convocato, sotto la minaccia di detenzione per reticenza, per fornire informazioni complete sulla sua situazione finanziaria. Il debitore deve affermare l'esattezza e la completezza delle informazioni sotto il vincolo del giuramento. Il creditore può quindi espletare misure esecutive contro i beni elencati nella dichiarazione patrimoniale. Una dichiarazione omessa, falsa o incompleta delle componenti del patrimonio del debitore può comportare non solo un'iscrizione nel registro federale dei debitori, ma anche altre conseguenze penali a danno del debitore.
  • Informazioni da parte di terzi: l'ufficiale giudiziario può essere incaricato dal creditore al fine di ottenere informazioni sul patrimonio del debitore da parte di parti terze, in particolare dall'autorità federale per la motorizzazione civile (“Kraftfahrtbundesamt”), dalle varie casse pensionistiche e dall'ufficio delle imposte. Sulla base delle informazioni ottenute, il creditore può avviare l'esecuzione contro i rispettivi beni (ad esempio automobili intestate al debitore, crediti pensionistici anche futuri, saldi bancari).

Nel quadro dell'esecuzione forzata, il legislatore stabilisce che al debitore (e ai suoi famigliari a carico) deve essere lasciato un certo livello di sussistenza, che non può essergli tolto dai suoi creditori. Pertanto, ci sono alcuni limiti al pignoramento al di sotto dei quali una misura di esecuzione forzata non può intervenire.

Fallimento del debitore in Germania

Se il debitore presenta una domanda di insolvenza, i crediti possono essere fatti valere solo nel quadro di una distribuzione di quote. Un'eccezione è fatta per i creditori che hanno tutelato i loro crediti con garanzie speciali, ad esempio concordando una riserva di proprietà. Con l'aiuto della garanzia, si può far valere la cosiddetta "soddisfazione separata" del credito, che in certe circostanze permette un recupero completo del credito.

In alcuni casi, si formano i cosiddetti pool di fornitori (“Lieferantenpool”) per i creditori garantiti, che utilizzano i canali di vendita della società insolvente per una realizzazione ottimizzata dei beni riservati ed effettuano una distribuzione interna delle quote dei fondi raccolti. La partecipazione a questi pool di fornitori è volontaria; l'opportunità di rivendere almeno parzialmente la merce sottoposta a riservato dominio altrimenti invendibile, di minimizzare il proprio rischio di realizzazione e di ottenere una forte rappresentanza dei propri interessi nei confronti del curatore fallimentare sono validi motivi per parteciparvi, quantomeno se l'individualizzazione o la realizzazione individuale della propria merce sottoposta a riservato dominio non appare del tutto immediata.

La procedura fallimentare ordinaria tedesca è divisa in due parti. La prima parte è costituita dalla procedura fallimentare preliminare (“vorläufiges Insolvenzverfahren”), che viene avviata immediatamente dopo il deposito della domanda d'insolvenza e nel corso della quale il “curatore preliminare” verifica se sussistono i presupposti per l'apertura della procedura. In questa fase, si verifica anche se è possibile procedere ad una riorganizzazione dell'azienda. Questo presuppone che i fornitori non cessino le loro prestazioni al debitore, perciò di regola il curatore fallimentare garantisce il pagamento ai fornitori per tutti gli ordini da lui approvati. Se una riorganizzazione non può essere raggiunta, viene aperta la procedura fallimentare (ordinaria). In questo contesto, i beni del debitore vengono liquidati; generalmente, si cerca un investitore che acquisti i beni dell'impresa insolvente; la massa fallimentare arricchita dai proventi della liquidazione viene poi distribuita ai creditori che si sono insinuati al fallimento.

Poiché la maggior parte dei creditori in Germania, già al momento della conclusione del contratto, impone al debitore di fornirgli delle garanzie a tutela delle sue prestazioni contrattuali che siano “a prova di insolvenza” (come cessioni a titolo di garanzia o clausole di riserva di proprietà), spesso alla fine della procedura ai creditori chirografari rimane solo una piccola quota che spesso non supera il 10%. Per tale motivo, consigliamo ai nostri clienti di inserire delle adeguate clausole garanzie nei loro contratti, le loro condizioni generali o nelle loro conferme d’ordine.

Per maggiori informazioni sulle nostre consulenze in ambito contrattualistico clicca qui (LINK zu Vertragsgestaltung und UN-Kaufrecht).

Oltre alla procedura d'insolvenza ordinaria, il legislatore tedesco prevede anche la possibilità per una società in difficoltà di richiedere una procedura fallimentare in autoamministrazione. Se sussistono le condizioni per tale procedura (tra cui una buona previsione di risanamento), il potere gestorio rimane all'interno dell’azienda, che continua ad essere amministrata dal proprio management; un amministratore supplementare viene nominato dal tribunale del fallimento, ma ha solo una funzione di monitoraggio, consulenza e controllo. Le procedure fallimentari in autoamministrazione hanno un tasso di risanamento più elevato grazie all'uso del know-how imprenditoriale esistente.

Particolarità del recupero crediti transfrontaliero in Italia rispetto alla Germania?

Sei tedesco e sei interessato alle particolarità del recupero crediti transfrontaliero in Italia? Potete trovare maggiori informazioni sulla versione tedesca di questa pagina.

Domande frequenti dei nostri clienti

In casi transfrontalieri all'interno dell’Unione Europea, il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è consigliabile se è noto fin dall'inizio che il debitore possiede beni in diversi Stati membri. Sulla base di un'ingiunzione di pagamento europea, le misure di esecuzione possono essere avviate senza problemi in tutti gli Stati membri. Tuttavia, questo presuppone che l'ingiunzione di pagamento rimanga incontestata.

Va notato che anche i titoli esecutivi ottenuti al termine di una procedura ingiuntiva tedesca o italiana possono essere posti in esecuzione rapidamente e facilmente in tutta Europa sulla base del “certificato di titolo esecutivo europeo” in tutti gli Stati membri. Per maggiori informazioni in merito all’esecuzione di titoli europei e stranieri clicca qui [LINK zu Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen].

Di solito ci vogliono solo 1-2 giorni lavorativi per l'emissione del decreto ingiuntivo, che viene notificato al debitore dopo ca. una settimana. Se il debitore non fa opposizione, possono passare altre 1-2 settimane fino all'emissione del titolo esecutivo. L'esecuzione può quindi iniziare di solito dopo 4-6 settimane. 

Nel migliore dei casi: nessuno! Se il debitore si trova in mora, deve rimborsare gli onorari dell'avvocato insieme al credito.

In ogni caso occorre verificare i termini di prescrizione, perché secondo il diritto tedesco il periodo di prescrizione ordinaria è di tre anni a partire della fine dell'anno in cui il credito è sorto. Occorre anche tenere presente che la prescrizione – diversamente da quanto previsto dal diritto italiano – si interrompe solo con una iniziativa giudiziale, a meno che non siano in corso trattative “serie” volte alla risoluzione della pretesa, che sospendono anch'esse la prescrizione per un determinato periodo.

La riserva di proprietà deve essere fatta valere espressamente, possibilmente non solo al momento dell’insinuazione del credito, ma - se noto e possibile - anche prima dell'apertura della procedura fallimentare (durante la procedura fallimentare preliminare), in modo che il curatore fallimentare (preliminare) possa individuare il bene oggetto di proprietà riservata e tenerlo da parte per la distribuzione.

L’annotazione della riserva di proprietà solo sulla fattura porta ad un effettivo diritto di garanzia solo se sono presenti ulteriori circostanze che ne determinano la validità all’interno del rapporto di fornitura. Se il curatore fallimentare contesta la validità dell’accordo sulla riserva di proprietà, il creditore potrebbe dover ricorrere al giudice. È più sicuro, quindi, includere la clausola di riserva di proprietà nelle proprie conferme d'ordine.

Consultazione iniziale gratuita?

Siamo a disposizione per parlare del Suo quesito specifico.