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Restrizione sull´agevolazione prima casa sugli acquisti di immobili fatti da italiani residenti all´estero

Diritto immobiliare

Restrizione sull´agevolazione prima casa sugli acquisti di immobili fatti da italiani residenti all´estero

L’art. 2 del DL 69/2023 (convertito in legge 103 del 10.08.2023) ha provveduto a modificare le agevolazioni prima casa per gli acquisti di immobili fatti da cittadini italiani residenti all´estero. Ricordiamo brevemente che sino all´entrata in vigore della suddetta legge il cittadino italiano emigrato all’estero poteva richiedere l’agevolazione prima casa, senza dover dare alcuna prova relativa alla residenza in Italia, ma alla condizione che l’immobile acquistato costituisse la sua prima casa sul territorio italiano.

La Commissione europea, già nel 2018, aveva infatti invitato l’Italia a modificare tale disciplina perchè era stata rilevata la presenza di un trattamento di favore nei confronti dei cittadini italiani su tale agevolazione e conseguentemente un trattamento discriminatorio nei confronti di cittadini di altri Stati Ue diversi dall’Italia.

A partire dal 14 giugno, data di entrata in vigore del DL n. 69/2023, il soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro, potrà accedere al beneficio prima casa sull’acquisto in Italia, di un’abitazione di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9, solo se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni”. Per l’accesso al beneficio è inoltre necessario che l’immobile acquistato sia ubicato "nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento”.

Le agevolazioni prima casa negli acquisti di immobili 2023 prevedono una imposta di registro al 2% (anziché al 9%) da calcolarsi sul valore catastale dell'immobile e, se l'acquisto è soggetto a IVA, questa viene applicata in misura ridotta al 4% sul prezzo dichiarato (rispetto alle aliquote standard del 10% o 22%).