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Patto di non concorrenza post-contrattuale: in Italia non può essere revocato

Diritto del lavoro

Patto di non concorrenza post-contrattuale: in Italia non può essere revocato

Un'interessante decisione della Corte di Cassazione sulla clausola di non concorrenza post-contrattuale dà motivo di ricordare le differenze che ancora esistono tra la Germania e l'Italia a questo riguardo: una differenza essenziale è l'ammontare del compenso; l'art. 2125 codice civile lascia indefinito l'ammontare e la giurisprudenza considera già sufficiente il 15% circa, ma anche soli 7.500 euro all'anno per un impiegato di banca (Cass. 9790/20), se il limite territoriale fissato dal patto riguarda una sola regione. In Germania, un importo minimo del 50% dello stipendio regolare, compresi i bonus e gli straordinari, è prescritto dalla legge (§ 74 II HGB). La clausola di non concorrenza post-contrattuale è quindi molto più onerosa in Germania che in Italia.

In Germania la durata massima è di due anni, in Italia di tre anni, e per i dirigenti anche di cinque anni.Tuttavia, il datore di lavoro tedesco può terminare la clausola di non concorrenza post-contrattuale con un anno di preavviso durante il rapporto di lavoro (§ 75a HGB).

Il datore di lavoro italiano non ha questa possibilità secondo una decisione della Corte di Cassazione del 1° settembre 2021 (23723/2021). Nel caso in questione, il datore di lavoro aveva già informato la sua dipendente sei anni prima della fine del rapporto di lavoro che non era più interessato alla clausola di non concorrenza post-contrattuale. Dopo la fine del rapporto di lavoro, la lavoratrice ha comunque fatto causa per un risarcimento, e i giudici di cassazione hanno accolto la sua richiesta. Secondo la concezione giuridica italiana, la richiesta di pagamento dell'indennizzo non sorge con la cessazione del contratto di lavoro, ma già con l'inizio, poiché il dipendente deve adattare la sua pianificazione di vita ad esso.

Tornando alla Germania, per gli amministratori delegati - cioè gli organi societari - il compenso obbligatorio del 50% all'anno non si applica. Gli accordi di concorrenza post-contrattuali tra un amministratore delegato e la società possono essere nulli per altre ragioni, per esempio se la libertà professionale dell'amministratore delegato è illegittimamente compressa. In questi casi, l'amministratore delegato non riceve il suo compenso sulla base dell'accordo (che è nullo), ma come risarcimento danni se la clausola è stata predisposta dalla società (vedi OLG Brandenburg, sentenza del 15.12.2020, 6 U 172/18).