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Niente lavori sociali per le persone giuridiche

Diritto societario

Niente lavori sociali per le persone giuridiche

L’introduzione del diritto penale societario italiano con il decreto legislativo 231/01 ha celebrato il suo 20esimo anniversario in data 8/6/2021 contestualmente alla chiusura redazionale di questa lettera ai clienti. È anche la prima legge in materia di compliance a livello internazionale. Al contrario in Germania, seguendo l’interpretazione prevalente, le persone giuridiche non sono imputabili penalmente e quindi le aziende non sono perseguibili.

La seguente decisione del GIP di Bologna del 10/12/2020 dimostra che si possa tenere conto delle particolarità inerenti alla tipologia del soggetto sottoposto a procedimento penale (fonte: Sole 24 Ore del 17/12/20).

Un’impresa che stava rischiando una condanna per "induzione indebita”, ossia l’istigazione indebita di un pubblico ufficiale volta ad ottenere denaro o altra utilità, ha richiesto al giudice istruttore di poter svolgere i lavori di pubblica utilità. Ai sensi della legge numero 67 del 2014, i responsabili possono chiedere la sospensione del procedimento in caso di sussistenza di una prognosi sociale positiva. Il giudice bolognese ha giustamente affermato che la speranza di ravvedimento connessa ai lavori sociali verrebbe meno sul nascere per un’impresa, poiché a sanzione si trasformerebbe in una semplice ammenda.