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Italia: contratto di prestazione d’opera dell’avvocato nullo in mancanza dell’informativa sulla mediazione

Mediazione, arbitrato internazionale

Italia: contratto di prestazione d’opera dell’avvocato nullo in mancanza dell’informativa sulla mediazione

Come riportato nella precedente Lettera ai clienti, in alcuni settori del diritto l'ammissione di una causa è subordinata all'obbligo di aver preventivamente esperito un tentativo di mediazione (mediazione obbligatoria), mentre in altri settori del diritto è

possibile esperire un tentativo di mediazione prima di intentare una causa (volontaria).

Come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 7.12.2022 (35971/22), l'avvocato è tenuto a informare il cliente di un'eventuale mediazione, anche se non obbligatoria. Se non informa il cliente, il contratto dell'avvocato è nullo.