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Diritto della distribuzione internazionale: nuovo Regolamento in materia di accordi verticali (VBER)

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Diritto della distribuzione internazionale: nuovo Regolamento in materia di accordi verticali (VBER)

Il 1° giugno 2022 è entrata in vigore la nuova versione del Regolamento in materia di accordi verticali n. 720/2022 (VBER) del 10/05/2022. La Commissione europea ha pubblicato anche la nuova versione delle Linee guida. 

Il nuovo Regolamento ha la struttura della vecchia versione, ma ha introdotto importanti novità.

Il Regolamento continua ad applicarsi agli accordi verticali a condizione che le quote di mercato delle imprese coinvolte sui mercati rilevanti non superino il 30% ciascuna.

Una delle modifiche rilevanti riguarda il commercio online. Mentre continua ad applicarsi il principio secondo cui un divieto generale delle vendite online a carico dell’acquirente non gode del beneficio di esenzione, rientrano espressamente tra le fattispecie esenti le restrizioni all’uso di un particolare canale di distribuzione online, come i marketplace e la determinazione di standard di qualità per le vendite online, anche a prescindere dal tipo di sistema di distribuzione. Inoltre, i sistemi di prezzi differenziati per il commercio online e offline non vengono più considerati una restrizione fondamentale.

Per quanto riguarda le limitazioni ai clienti e al territorio, è stata mantenuta la sistematica del vecchio regolamento, ma sono state introdotte modifiche che consentono un maggiore margine di manovra nella progettazione del sistema di distribuzione. Ad esempio, è ora ammissibile un sistema di distribuzione esclusive frazionata (fino a un massimo di cinque distributori) nonché l’obbligo contrattuale dell’acquirente di imporre ai propri clienti le restrizioni relative ai clienti e alla zona territoriale. La questione della demarcazione tra distribuzione attiva e passiva, finora trattata solo nelle linee guida, viene ora trattata direttamente nel nuovo regolamento.

Ulteriori modifiche hanno riguardato la distribuzione duale (ovvero quando il fornitore commercializza i prodotti in parte direttamente, in parte attraverso i distributori) e le clausole di parità di prezzo.

La Commissione ha inoltre chiarito nelle linee guida che le piattaforme online non sono considerate agenti di commercio ai fini del regolamento e non sono quindi soggette al privilegio dell’agente di commercio (per il “vero” agente).