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Compravendita: la garanzia per vizi decorre dalla consegna

Diritto immobiliare

Compravendita: la garanzia per vizi decorre dalla consegna

In una compravendita immobiliare Il venditore è tenuto a garantire il compratore dai difetti della cosa che possono in qualsiasi modo pregiudicarne il valore o la sua utilizzabilità. Il venditore è inoltre tenuto a garantire che la cosa che ha venduto sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata oppure che in qualche modo ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Ricordiamo che la garanzia per i vizi può però essere esclusa o limitata tramite un patto tra venditore e compratore.

La Cassazione con l'ordinanza n. 3926/2023, ricorda che la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive entro un anno dalla consegna del bene compravenduto, indipendentemente dalla scoperta del vizio.

La Corte di Cassazione, intervenendo su una vicenda avente per protagonisti un'impresa di costruzioni e gli acquirenti di un immobile, ha distinto tra i vizi dell'immobile ammessi e riconosciuti in sede di stipulazione del rogito da quelli manifestati in seguito alla consegna del bene.

Mentre i primi si prescrivono nel termine decennale, per quanto riguarda invece i vizi emersi successivamente alla stipula del contratto la Corte, invece, ribadisce il principio secondo cui "in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c. c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio".