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Bonus prima casa per italiani residenti all´estero

Diritto immobiliare

Bonus prima casa per italiani residenti all´estero

In alcuni giornali italiani, soprattutto rivolti alle comunità di italiani residenti all´estero, erano apparsi in ottobre diversi articoli che annunciavano (erroneamente) l’abolizione delle agevolazioni fiscali della prima casa in Italia da parte degli italiani residenti all´estero e iscritti all´A.I. R.E., che permette appunto di ottenere le agevolazioni prima casa senza spostare in Italia la propria residente estera. L’agevolazione (per ora quindi ancora in vigore) consiste nel versamento di un’imposta di registro del 2 per cento, anziché del 9 per cento, sul valore catastale dell’immobile acquistato, e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro o, quando a vendere l’immobile è un’impresa soggetta a IVA, l’applicazione di un’aliquota del 4 per cento, anziché del 10 per cento, e il versamento di imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

In effetti il Governo ne aveva inizialmente appunto previsto nella bozza del decreto la cancellazione, per evitare probabilmente una condanna da parte della Corte di Giustizia europea, in quanto tale prassi è ritenuta discriminatoria, favorendo solo i cittadini italiani residenti all’estero. Nel testo finale del decreto fiscale 2022 approvato dal Governo e pubblicato il 21 ottobre 2021 nella Gazzetta Ufficiale tale articolo è stato depennato, e per ora le agevolazioni in oggetto sono ancora in vigore, ma chissà fino a quando, visto che è impensabile, in quanto troppo oneroso per lo stato italiano, che una tale agevolazione venga allargata a tutti i cittadini europei che acquistino la loro "prima casa" in Italia.

Forse già nella Legge di Bilancio 2022 verrà inserita la cancellazione dell’agevolazione per i residenti all´estero, anche se al momento nel progetto della legge non è previsto un articolo che la preveda.

D´altra parte sullo stesso tema è intervenuta da ultimo l´Agenzia delle Entrate, la quale ha confermato con Risposta del 28 ottobre 2021, n. 751 come la residenza all’estero non escluda l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4%. Questa agevolazione è quindi valida anche se il cittadino emigrato acquista l’immobile senza spostarsi stabilmente in Italia, tuttavia la stessa abitazione deve essere la sua dimora principale nei periodi trascorsi sul territorio. L’Agenzia delle Entrate interviene anche a questo proposito, per chiarire se la plusvalenza derivata dalla rivendita senza riacquisto entro questo lasso di tempo generi o meno una plusvalenza tassabile. La non tassabilità delle plusvalenze derivanti da cessioni intervenute entro il quinquennio tra la data di acquisto e di cessione è condizionata alla circostanza che l’immobile per la maggior parte di detto periodo sia stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Con la risposta all’interpello numero 627 del 27 settembre 2021, la stessa Agenzia delle Entrate specifica anche che "la condizione di emigrato all’estero non deve necessariamente essere documentata con un certificato di iscrizione all’AIRE, ma può essere autocertificata dall’interessato con una dichiarazione resa nell’atto di acquisto”.