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Regolamento UE n. 1783/2020 sull’assunzione delle prove

Regolamento UE n. 1783/2020 sull’assunzione delle prove

Il 1° luglio 2022 si applicheranno le disposizioni del nuovo Regolamento UE n. 1783/2020 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (Regolamento sull’assunzione delle prove). Tale regolamento andrà a sostituire il Regolamento CE 1206/2001.

Le nuove disposizioni consentiranno, inter alia, ai giudici nei procedimenti civili e commerciali transfrontalieri di esaminare testimoni, parti, consulenti tecnici e periti che si trovano in un altro Stato membro mediante videoconferenza o altri mezzi di comunicazione a distanza.

Abbiamo riassunto brevemente qui di seguito le novità più importanti del nuovo Regolamento sull’assunzione delle prove:

  • Introduzione di un sistema informatico decentralizzato (art. 7)

L’efficienza e la velocità dei procedimenti giudiziari transfrontalieri sono destinate a essere migliorate grazie all’uso delle tecnologie digitali. I documenti e le richieste tra gli Stati membri saranno trasmessi obbligatoriamente attraverso un sistema informatico decentralizzato costituito da sistemi informatici nazionali interconnessi.

  • Assunzione diretta delle prove - introduzione dell’accettazione tacita della richiesta (art. 19)

Se l’autorità richiesta non decide in merito all’autorizzazione o all’assunzione diretta delle prove entro i termini fissati dal Regolamento, la richiesta si intenderà accettata.

  • Assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza (art. 20)

Il nuovo articolo 20 introdotto nella nuova versione del Regolamento sottolinea l’uso delle moderne tecnologie di comunicazione ai fini dell’assunzione diretta delle prove nell’esame delle persone. Tuttavia, nella dottrina è ancora controverso se un esame diretto di parti o testimoni stranieri tramite videoconferenza da parte delle autorità giudiziarie di uno Stato sia lecita anche a prescindere da una esplicita richiesta trasmessa all’altro Stato ai sensi del Regolamento.

  • Assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o consolari (art. 21)

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