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Contratto di agenzia: per il patto di non concorrenza post-contrattuale non serve l’approvazione scritta

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Contratto di agenzia: per il patto di non concorrenza post-contrattuale non serve l’approvazione scritta

La Corte della Cassazione ha stabilito (con sentenza n. 1143/2022) che una clausola di non concorrenza post-contrattuale in un contratto di agenzia commerciale non è soggetta all’obbligo di approvazione scritta ex art. 1341 del Codice Civile. L’agente di commercio aveva citato in giudizio l'azienda per ottenere un adeguato indennizzo per il divieto di concorrenza post-contrattuale pattuito contrattualmente. Il contratto prevedeva una compensazione per il patto di non concorrenza tramite una provvigione aggiuntiva, pagata anticipatamente, pari allo 0,25%. La Corte d’Appello aveva stabilito che tale patto di non concorrenza era in linea di principio ammissibile, ma che era nullo a causa del mancato rispetto del requisito della doppia firma per le condizioni generali svantaggiose. La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto che la normativa sulle condizioni generali di contratto di cui all’art. 1341 del Codice Civile non fosse applicabile alla clausola controversa. La Cassazione ha rilevato che il contratto di agenzia per sua natura è fondato sull’intuitus personae e, in quanto tale, si sostanzia in un regolamento negoziale che non è riferito a una platea indifferenziata di soggetti ma solo agli agenti. Con riferimento al patto di non concorrenza post-contrattuale non sussiste, pertanto, l’obbligo di specifica approvazione per iscritto della clausola ai sensi dell’art. 1341 c.c.