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Riconoscimento ed esecuzione di decisioni giudiziarie straniere e lodi arbitrali

Esecuzione transfrontaliera di titoli esecutivi

Avete ottenuto un titolo esecutivo in tribunale contro un debitore con sede o residenza all'estero, o che in seguito trasferisce la sede o la residenza all'estero? 

Dopo aver vinto un arbitrato, scoprite che il vostro debitore non ha beni patrimoniali aggredibili in Italia, ma è proprietario di una casa di lusso in Germania? 

Prima di poter porre in esecuzione in Germania un titolo esecutivo ottenuto all’estero, questo deve essere riconosciuto o dichiarato esecutivo, salvo che sia un titolo direttamente esecutivo ai sensi della normativa dell’Unione Europea. Assistiamo i nostri clienti nell'esecuzione transfrontaliera dei loro crediti titolati, specialmente tra la Germania e l'Italia. Dolce Lauda dispone di avvocati in entrambi i paesi che possono assistervi con il loro specifico know-how in materia di riconoscimento ed esecuzione di decisioni giudiziarie, lodi arbitrali e altri titoli esecutivi stranieri. Grazie alla nostra ultradecennale esperienza professionale, possiamo guidarvi con sicurezza attraverso le particolari insidie delle pratiche di riconoscimento ed esecuzione internazionale.

Strategia processuale mirata ad un’efficace esecuzione anche all’estero 

La nostra conoscenza delle particolarità nazionali dei rispettivi procedimenti di riconoscimento e di esecuzione ci permette di adoperarci in modo mirato già a monte per ottenere decisioni idonee al riconoscimento. Di conseguenza, impostiamo sin dalla procedura (giudiziale o arbitrale) originaria un percorso idoneo al riconoscimento integrale di tutte le condanne principali e accessorie da parte del tribunale straniero, ad esempio attraverso una formulazione particolarmente attenta delle domande giudiziali / arbitrali, tenendo in considerazione le particolari esigenze formali ed esecutive dello Stato di esecuzione. 

Specializzati in fattispecie transfrontaliere

Grazie alla nostra professionalità e esperienza bi-nazionale, i nostri clienti ricevono una consulenza a 360 gradi da un'unica fonte, a partire dallo svolgimento del processo in Italia all'esecuzione del titolo in Germania - e viceversa - senza alcuna "perdita da attrito", come il mancato riconoscimento delle decisioni accessorie, che a volte possono ammontare a somme considerevoli. 

Al fine di realizzare i diritti conferiti dal titolo nel modo più rapido, completo ed economico possibile, forniamo ai nostri clienti una consulenza dettagliata sulle possibili strategie di esecuzione anche dopo l'avvenuto riconoscimento del titolo e avviamo poi le misure esecutive più efficaci contro il debitore nel rispettivo stato di esecuzione. 

Maggiori informazioni sulle procedure di esecuzione in Italia e Germania.

I nostri servizi in dettaglio

Se e a quali condizioni una sentenza di un tribunale straniero possa essere riconosciuta ed eseguita in Germania è determinato dal diritto secondario europeo, dalle disposizioni contenute in trattati tra due o più Stati e dal diritto processuale nazionale. Si considerano i seguenti elementi: 

Esecuzione di sentenze di uno Stato membro europeo:

  • Esecuzione ai sensi del regolamento UE 1215/2012 sulla giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 
  • Esecuzioni di decisioni emesse in procedimenti iniziati precedentemente all’applicabilità del Regolamento UE 1215/2012, secondo il precedente Regolamento CE 44/2001 o la Convenzione di Bruxelles del 1968 
  • Esecuzione di Ingiunzioni di pagamento Europee (CE 1896/2006)
  • Esecuzione di crediti non contestati ai sensi del regolamento sui titoli esecutivi europei (CE) n. 805/2004 
  • Esecuzione delle obbligazioni alimentari ai sensi del regolamento CE 4/2009 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari 
  • Esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali dei coniugi ai sensi del Regolamento UE 2016/1103, e in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate ai sensi del Regolamento UE 2016/1104; 
  • Esecuzioni delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale ai sensi del Regolamento CE 2201/2003; 
  • Esecuzioni di titoli in materia di successioni, emessi relativamente a successioni apertesi dopo il 16.08.2015 (UE 650/2012)

Esecuzione di sentenze di paesi con cui esiste un accordo bi- o multilaterale, per esempio:

  • Convenzione dell'Aja sugli accordi di scelta del foro del 30 giugno 2005 (decisioni giudiziarie e transazioni in controversie societarie davanti a un tribunale designato da un accordo di scelta del foro, particolarmente significativo dopo la Brexit per le decisioni del Regno Unito)
  • Convenzione sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia
  • Convenzione di Lugano I e II (Svizzera)
  • Convenzione CMR (Convenzione internazionale sul contratto di trasporto di merci su strada)
  • Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
  • Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori;
  • CONVENZIONE EUROPEA aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento

Procedure di Exequatur per sentenze di paesi con i quali la Germania non ha concluso, nella specifica materia giuridica, accordi internazionali (ad esempio possono essere Turchia, Cina, USA, Russia):

  • Azione esecutiva ai sensi dei §§ 722, 723 ZPO (codice di procedura civile tedesco)
  • Esecuzione di titoli di mantenimento ai sensi del Auslandsunterhaltsgesetz (legge sugli alimenti stranieri)

Esecuzione dei lodi arbitrali stranieri secondo la Convenzione di New York

Le decisioni o transazioni giudiziarie tedesche e altri titoli esecutivi possono in linea di principio essere eseguiti in Italia secondo i vari regolamenti europei, cioè:

  • Esecuzione ai sensi del regolamento UE 1215/2012 sulla giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 
  • Esecuzioni di decisioni emesse in procedimenti iniziati precedentemente all’applicabilità del Regolamento UE 1215/2012, secondo il precedente Regolamento CE 44/2001 o la Convenzione di Bruxelles del 1968 
  • Esecuzione di Ingiunzioni di pagamento Europee (CE 1896/2006)
  • Esecuzione di crediti non contestati ai sensi del regolamento sui titoli esecutivi europei (CE) n. 805/2004 
  • Esecuzione delle obbligazioni alimentari ai sensi del regolamento CE 4/2009 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari 
  • Esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali dei coniugi ai sensi del Regolamento UE 2016/1103, e in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate ai sensi del Regolamento UE 2016/1104; 
  • Esecuzioni delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale ai sensi del Regolamento CE 2201/2003; 
  • Esecuzioni di titoli in materia di successioni, emessi relativamente a successioni apertesi dopo il 16.08.2015 (UE 650/2012)

Di più sull'esecuzione dei lodi arbitrali.

Consultazione iniziale gratuita?

Siamo a disposizione per parlare del Suo quesito specifico. 

Particolarità legali in Italia e Germania

Particolarità dell'esecuzione dei titoli italiani in Germania

Il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi tra la Germania e l'Italia è in linea di principio obbligatorio secondo il diritto secondario europeo.

Tuttavia, ci sono alcune eccezioni al riconoscimento reciproco dei titoli esecutivi, che possono essere fatte valere dal debitore nel procedimento di dichiarazione di esecutività. Questo è il caso, per esempio, se il titolo esecutivo emesso è contrario all'ordine pubblico dello Stato in cui si chiede l'esecuzione, o se al debitore non è stata concessa un'adeguata possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa.

In determinate condizioni, questo può essere un ostacolo serio. Consigliamo i nostri clienti sia sul modo di superare tali ostacoli, se sono creditori, sia su come scegliere la migliore strategia di difesa, se sono nella posizione del debitore.

Quando si eseguono titoli italiani in Germania, bisogna anche tenere conto del fatto che le decisioni accessorie italiane nelle sentenze spesso non soddisfano i requisiti del diritto esecutivo tedesco, per cui sussiste il rischio che il creditore si ritrovi a non poter recuperare una parte delle spese accessorie assegnategli dal giudice italiano. Al fine di prevenire tali circostanze, ci adoperiamo per conto dei nostri clienti per ottenere, già nel processo originario in Italia, un dispositivo dal contenuto idoneo all’esecuzione in Germania, e dove ciò non sia possibile, perseguiamo il miglior sfruttamento possibile del titolo nel procedimento esecutivo attraverso un dialogo mirato con le autorità esecutive tedesche.

Particolarità dell'esecuzione dei titoli tedeschi in Italia

In Italia tradizionalmente il riconoscimento di titoli stranieri era riservata alle Corti di Appello. 

Ormai la quasi totalità dei casi rientra nel campo di applicazione di un Regolamento europeo, che permette un’esecuzione diretta in Italia. Sarà comunque indispensabile far precedere alle misure esecutive la notifica della decisione straniera, del Certificato europeo e dell’atto di precetto, cioè un invito al debitore a pagare entro 10 giorni con l’indicazione della somma dovuta (salvo che si richieda al tribunale una dispensa). 

Maggiori informazioni sul recupero crediti in Italia.

Domande frequenti dei nostri clienti

La sentenza deve essere designata come titolo esecutivo europeo dal tribunale italiano e la sua esecutività deve essere certificata. Munito di questo certificato, è possibile rivolgersi all’ufficiale giudiziario territorialmente competente, incaricandolo delle misure esecutive che riterrete efficaci. Il debitore, oltre a quanto indicato nella sentenza italiana, dovrà rimborsarvi almeno in parte anche le spese dell’esecuzione.

Se lei possiede beni in Germania, sussiste il rischio che questi beni vengano aggrediti mediante esecuzione forzata non appena trascorso il termine. Se invece il creditore deve eseguire in Italia, la sentenza deve prima essere dichiarata esecutiva. Prima che il creditore possa avviare misure di esecuzione forzata in Italia, passeranno sicuramente come minimo alcune settimane. Tuttavia, in questo caso il creditore potrà aggredire l’intero Suo patrimonio su territorio italiano, anche per quanto riguarda le spese dell’esecuzione, che in Italia possono raggiungere cifre considerevoli.

Non occorre iniziare una seconda causa in Germania, si può procedere direttamente con l’esecuzione senza neanche un preavviso al debitore, occorre calcolare in dettaglio l’importo dovuto e munirsi dei necessari certificati europei.

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